Non c'è violazione dell'art. 190 c.p.c. nei giudizi di separazione o divorzio che seguono il rito camerale - Cass. Civ., Sez. I, ord.17 marzo 2025 n. 7067
Martedì, 18 Marzo 2025
Giurisprudenza
| Separazione e divorzio: aspetti processuali
| Processo civile
| Legittimità
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Nei procedimenti, quale quello in oggetto, di separazione personale tra coniugi (o di divorzio), soggetti al rito camerale, anteriormente all'applicazione del d.lgs. n 149/2022, non è prescritta l'assegnazione alle parti del termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche, successivamente all'udienza in cui la causa è trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti.
Il rito camerale, pur dovendo rispettare il principio del contraddittorio, si caratterizza per la particolare celerità е semplicità di forme, in quanto la sua previsione è funzionale а soddisfare primarie esigenze di celerità e di economia processuale, con la conseguenza che a tale giudizio non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria.
E non si può nemmeno configurare un'inattesa amputazione di un segmento del processo destinato dalla legge all'esercizio di quei diritti processuali essenziali che sicuramente rappresentano diretta espressione del contraddittorio e del diritto di difesa costituzionalmente tutelati.
Processo civile - Processo ordinario di cognizione - Rito camerale - Termini previsti dall'art. 190 c.p.c. - Termini per note scritte- Contraddittorio tra le parti – Rif. Leg. artt. 127 ter, 190, 360, 473-bis. 28, 737 e ss. cod. proc. civ.; artt. 24 e 111 Cost.
editor: Cianciolo Valeria
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