Il disabile non può essere privato, in tutto o in parte, per questa sola ragione, della capacità di agire. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 12 marzo 2025, n. 6584

Cass. civ., Sez. I, Ord., Est. Russo, 12/03/2025, n. 6584 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Le caratteristiche dell'amministrazione di sostegno impongono, in linea con le indicazioni provenienti dall'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che l'accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge sia compiuto in maniera specifica e focalizzata rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario ed anche rispetto all'incidenza di tali condizioni sulla capacità del medesimo di provvedere ai propri interessi, perimetrando i poteri gestori dell'amministratore in termini direttamente proporzionati ad entrambi gli elementi, di guisa che la misura risulti specifica e funzionale agli obiettivi individuali di tutela, altrimenti implicando un'ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona. In tale quadro, le dichiarazioni del beneficiario e la sua eventuale opposizione, soprattutto laddove la disabilità si palesi solo di tipo fisico, devono essere opportunamente considerate, così come il ricorso a possibili strumenti alternativi dallo stesso proposti, ove prospettati con sufficiente specificità e concretezza.

Cfr. Cass. n. 10483 del 31/03/2022; Cass. n. 21887 del 11/07/2022

 

Rif. Leg. Artt. 404, 407, 408, 411; Artt. 473-bis.52 e ss. c.p.c.

Presupposti - Amministrazione di Sostegno Menomazione fisica – Accertamento – Interesse del beneficiario

Viene impugnata, nanti la Corte di Cassazione, la pronuncia del Tribunale di Bolzano che, respingendo il reclamo, ha sostenuto la necessità della misura della amministrazione di sostegno per via delle evidenti limitazioni fisiche del beneficiario, della mancata oculatezza nella gestione del denaro e del rischio di strumentalizzazione per via del conflitto parentale.

La Suprema Corte, riportandosi ai propri precedenti sul tema, ricorda che il provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno, nella parte in cui estende al beneficiario limitazioni previste per l'interdetto e l'inabilitato, deve essere sorretto da una specifica motivazione e le decisioni che non rispettano i desiderata del beneficiario devono fondarsi non solo sulla rigorosa valutazione che egli non sia capace di gestire i propri interessi e di assumere decisioni protettive, ma anche sulla valutazione della possibilità di ricorrere a strumenti alternativi di supporto e non limitativi della capacità.

La Corte costituzionale, nella recente pronuncia n. 3 del 2025 in tema di sottoscrizione di una lista di candidati alle elezioni regionali tramite firma digitale da parte di soggetto impedito alla firma autografa per malattia, ha affermato che la condizione giuridica della persona con disabilità è il punto di confluenza di un complesso di principi "che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale" e che il principio personalista (art. 2  Cost.) impone di rilevare che la dignità umana è compromessa ogni volta in cui è lo stesso ordinamento giuridico che trasforma, in forza di un suo divieto o di una sua previsione, in inabile e bisognosa di assistenza una persona che, invece, sarebbe in grado, con propri mezzi, di provvedere a compiere una determinata attività.

Il Tribunale, nella pronuncia impugnata, non attenendosi a tali principi, non si è occupato di rendere conto del contenuto del provvedimento del giudice tutelare al fine di consentire la verifica della corrispondenza tra i compiti demandati all'amministratore e le limitazioni di capacità del soggetto; nè sono state spiegate le ragioni per cui il conflitto familiare interferirebbe con gli interessi del soggetto.

Ne consegue la cassazione del provvedimento impugnato e il rinvio al Tribunale di Bolzano in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

editor: Fossati Cesare