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La dichiarazione di adottabilità costituisce una extrema ratio che si fonda su un rigoroso accertamento della irrecuperabilità della capacità genitoriale, Cass. Civ., Sez. I, Ord. 12 marzo 2025, n. 6592

Lunedì, 17 Marzo 2025
Giurisprudenza | Adozione | Legittimità
Cass. civ., Sez. I, Est. Iofrida, Ord., 12/03/2025, n. 6592 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ai fini dell'accertamento dello stato di abbandono quale presupposto della dichiarazione di adottabilità, non basta che risultino insufficienze o malattie mentali, anche permanenti, o comportamenti patologici dei genitori, ma è necessario accertare la capacità genitoriale in concreto di ciascuno di loro, a tal fine verificando l'esistenza di comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli e tenendo conto della positiva volontà dei genitori di recuperare il rapporto con essi, e ciò in considerazione dei diritti personalissimi coinvolti nei procedimenti in materia di filiazione e della rilevanza accordata in questi giudizi, alle risultanze di perizie e consulenze. La dichiarazione di adottabilità di un minore costituisce una extrema ratio che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, a norma della L. n. 184 del 1983, art. 8  che devono essere dimostrati in concreto, senza dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale non basati su precisi elementi di fatto. Ove i genitori facciano richiesta di una consulenza tecnica relativa alla valutazione della loro personalità e capacità educativa nei confronti del minore per contestare elementi, dati e valutazioni dei servizi sociali, il giudice che non intenda disporre tale consulenza deve fornire una specifica motivazione che dia conto delle ragioni che la facciano ritenere superflua, in considerazione dei diritti personalissimi coinvolti nei procedimenti in materia di filiazione e della rilevanza accordata in questi giudizi alle risultanze di perizie e consulenze Conf,. Cass., n. 12013/2019 ; Cass., n. 17165/2019

Rif. Leg. Artt. 1, 8 Legge 4 maggio 1983, n. 184; 8 CEDU

Abbandono morale e materiale Accertamento – Indagini peritali - in concreto – Interesse del minore

A fronte della doglianza di parte ricorrente, la quale lamenta che non sia stata mai esplorata l'incidenza del ritardo mentale di cui è affetta la madre sulla condotta e sulla capacità genitoriale della medesima attraverso una consulenza tecnica di ufficio benché dalla stessa richiesta, la Suprema ricorda che, affinchè si realizzi lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità di un minore, occorre un rigoroso accertamento in merito a carenze materiali ed affettive di tale rilevanza da integrare, di per sé, una situazione di pregiudizio per il minore, tenuto anche conto dell'esigenza primaria che questi cresca nella famiglia di origine.

Il giudice di merito deve operare un giudizio prognostico teso a verificare l'effettiva e attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative, sia a quelle psichiche, da valutarsi, se del caso, mediante specifica indagine peritale.

La Corte territoriale nella fattispecie ha attentamente scrutinato, all'esito dell'istruttoria compiuta, la condotta genitoriale della ricorrente, mettendo in evidenza l'incuria materiale ed emotivo-affettiva dimostrata dalla madre verso le minori, l'incapacità di comprendere le necessità e i bisogni di legame e di attaccamento delle stesse e, soprattutto, la mancanza di significativi progressi nelle gravi carenze riscontrate durante l'arco di oltre un triennio, in cui le era stata data la possibilità di sperimentare la genitorialità in forma autonoma.

Per di più Corte di Appello ha adeguatamente motivato in ordine alla non necessità di procedere ad accertamento medico legale sulle capacità genitoriali della madre già considerate compromesse, in ragione non delle valutazioni che hanno comportato la nomina di un amministrazione di sostegno, ma sui comportamenti precedentemente assunti dalla madre verso le figlie e supportati dalle numerose allegazioni agli atti del procedimento di primo grado.

Lo stato di incapacità genitoriale della ricorrente si traduce in una situazione di pregiudizio per la minore, tenuto conto dei numerosi interventi di sostegno diretti a rimuovere le situazioni di difficoltà o disagio familiare, tentativi tutti falliti con conseguente giudizio conclusivo circa l'impossibilità di prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità delle minori; ne consegue la legittima dichiarazione dello stato di adottabilità.

editor: Fossati Cesare