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Violenza sessuale. L’ingenuità del minore non influisce sulla capacità di ricordare e ricostruire i fatti - Cass. Pen., Sez. III, sent. 12 marzo 2025 n. 9974

Cass. Pen., Sez. III, sentenza 12 marzo 2025 n. 9974 - Pres. Andreazza, Cons. Rel. Galanti per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di atti sessuali con un minorenne, ai fini del riconoscimento della diminuente per i casi di minore gravità di cui all'art. 609-quater, quarto comma, cod. pen., secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve farsi riferimento alla valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'età.
Ai fini del riconoscimento dell'attenuante in parola, compete al giudice di merito, con valutazione che si sottrae al sindacato di legittimità, determinare quale sia il grado di compressione del bene giuridico, comparando tra di loro gli elementi negativi e positivi, con riferimento al grado di coartazione esercitato, alle condizioni psicofisiche, in relazione all'età e al danno anche psichico arrecato al minore.


Diritto penale – Violenza sessuale su minore – Riconoscimento della diminuente per i casi di minore gravità - Reiterazione delle violenze ai danni della medesima persona offesa - Rif. Leg. artt. 609-bis, 609-quater cod. pen.

editor: Cianciolo Valeria