Il coniuge spogliato della detenzione della casa familiare può proporre azione possessoria. Tribunale di Firenze, Ord. 12 febbraio 2025
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La relazione di fatto tra il coniuge non proprietario e la casa familiare di proprietà dell’altro si configura quale detenzione qualificata, che ha titolo nel rapporto di coniugio: in ragione di ciò il coniuge detentore qualificato della casa familiare ai sensi dell’art. 1168, secondo comma, c.c. è legittimato a proporre l’azione di reintegrazione della detenzione della stessa qualora ne sia stato spogliato.
Rif. Leg. Art. 1168 c.c.
Casa familiare – Detenzione qualificata – Privazione – Allontanamento momentaneo – Reintegrazione nel possesso
Il Tribunale di Firenze accoglie la domanda di reintegrazione del possesso avanzata dalla ricorrente, privata della detenzione della casa familiare in conseguenza di un temporaneo allontanamento conseguente ad una aggressione fisica subita per opera del cognato.
Ritenuto plausibile che l’istante, per lo stato di paura determinato dall’episodio, abbia preferito per qualche giorno andare ad abitare con la figlia presso i genitori, il Tribunale non ritiene sussistente alcuna prova circa l’intenzione della ricorrente di lasciare definitivamente la casa familiare, deponendo le circostanze dedotte per il contrario.
La consapevolezza del convenuto circa la mancata intenzione della coniuge di rinunciare alla detenzione della casa familiare risulta implicitamente dalla collocazione continuativa dell’auto dinanzi al portellone del garage al fine di impedire l’accesso alla casa familiare.
Tale condotta integra senz’altro gli estremi dello spoglio di cui all’art. 1168 c.c. Il ricorso viene pertanto accolto.
editor: Fossati Cesare
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