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Modifica delle condizioni di affidamento: è competente il Giudice del luogo che costituisce il centro di vita e degli interessi del minore. Tribunale di Reggio Emilia, Ord. 26 febbraio 2025

Mercoledì, 12 Marzo 2025
Giurisprudenza | Merito
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Il luogo di “residenza abituale” del minore si identifica, anche in chiave prognostica, con il luogo in cui trova espressione e tutela l’interesse del minore ad una crescita equilibrata, al fine di individuare, insieme al luogo idoneo a costituire uno stabile centro di vita e di interessi del minore, il giudice che, alle condizioni in essere al momento della domanda, possa dare migliore risposta alle correlate esigenze, ferme quelle di certezza e garanzia di effettività della tutela giurisdizionale che nella regola sulla competenza trovano espressione

Conf. Cass. 15835/2021

Rif. Leg. Artt. 38, 473-bis.11 c.p.c.

Competenza per territorio – Residenza abituale del minore – Trasferimento

Il Tribunale di Reggio Emilia accoglie l’eccezione di incompetenza per territorio avanzata dalla curatrice speciale dei minori in un procedimento instaurato dal padre per la modifica del regime di affidamento e mantenimento dei figli in conseguenza del trasferimento della madre, collocataria dei minori, in altra regione.

Esaminata la documentazione prodotta in giudizio dalle parti, il Collegio ritiene che l’applicazione dell’art. 473-bis.11 c.p.c. imponga di dichiarare l’incompetenza del Tribunale di Reggio Emilia in favore del Tribunale di Lecce. 

A fronte del trasferimento di un minore in un determinato territorio, il Giudice è chiamato a stabilire se tale trasferimento sia effettivo e probabilmente duraturo, ovvero se sia motivato esclusivamente dall’intento di realizzare un inammissibile forum shopping. Nella prima ipotesi, il Giudice competente deve essere individuato in relazione al luogo in cui si trova il minore, indipendentemente dalla durata della permanenza, in quanto giudice più adeguato a tutelarne gli interessi: la deroga prevista dalla seconda parte del primo comma dell’art. 473-bis.11 c.p.c. è limitata al caso in cui il trasferimento sia “non autorizzato”, ovvero laddove avvenga contro la volontà del genitore affidatario che partecipi alle decisioni riguardanti il figlio.

Considerate le circostanze emerse nel corso dell’istruttoria, nella fattispecie deve escludersi tale ultima ipotesi e si deve altresì ritenere del tutto recessiva la circostanza relativa al mero dato quantitativo, ovvero alla durata della permanenza.

In conformità agli orientamenti di legittimità e considerata la prossimità dei minori, il Tribunale di Lecce è ritenuto tale da offrire la più effettiva tutela delle loro esigenze.

 
* Si ringrazia l'avv. Daniela Fracasso, associata Ondif Lecce

editor: Fossati Cesare