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Cosa si intende per “luogo abitualmente frequentato da minori”? - Cass. Pen., Sez. III, Sent., 05 marzo 2025, n. 9134

Mercoledì, 12 Marzo 2025
Giurisprudenza | Legittimità | Minori
Cass. Pen., Sez. III, Sent., 05 marzo 2025, n. 9134; Pres. Andreazza, Rel. Liberati per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Per “luogo abitualmente frequentato da minori”, si intende non un luogo semplicemente aperto o esposto al pubblico laddove si possa occasionalmente trovare un minore, bensì un luogo nel quale, sulla base di una attendibile valutazione statistica, la presenza di più soggetti di minore età presenta un carattere elettivo e sistematico. Se, dunque, per "luogo abitualmente frequentato da minori" si intende un'area nella quale, sulla base di una attendibile valutazione statistica, vi sia la significativa probabilità della presenza di minori, non risulta manifestamente illogico affermare, con un giudizio probabilistico ex ante, che tale luogo possa essere individuato in un parco nel quale siano presenti una serie di giochi destinati precipuamente allo svago dei minori.


Atti osceni - Luogo pubblico - Luogo abitualmente frequentato da minori – Minori - Atti osceni e contrari alla pubblica decenza; Rif. Leg. Art. 527 c.p.

 

editor: Ferrandi Francesca