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Le somme versate per l’acquisto della casa coniugale sono irripetibili. Tribunale di Catania, 24 febbraio 2025

Martedì, 11 Marzo 2025
Giurisprudenza | Merito | Casa coniugale
Tribunale di Catania, civ. sez. III, sentenza 24.02.25 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Le attribuzioni patrimoniali direttamente e indirettamente sostenute per l’acquisto di un immobile adibito a casa familiare, concorrendo a realizzare un progetto di vita in comune, devono considerarsi irripetibili in quanto sorrette da una giusta causa. A nulla rileva il venir meno, in un secondo momento, di tale finalità, essendo l'attribuzione giustificata – nel momento in cui viene posta in essere - dall'adempimento dei bisogni comuni ed essendo, conseguentemente, rispondente al principio di solidarietà familiare.

 

Conf. ordinanza n. 5385 del 21.02.2023

Rif. Leg. Art. 143 c.c.

Acquisto casa coniugale – Solidarietà familiare – Irripetibilità – Proporzionalità  

Il Tribunale di Catania rigetta la domanda avanzata da parte ricorrente, la quale chiede la ripetizione delle spese sostenute per l'acquisto dell'immobile adibito a casa familiare - ovvero, il pagamento della quota di ingresso nella società cooperativa e l'accollo per intero del relativo mutuo – ritenendo che queste debbano considerarsi oggetto dell'obbligo, vigente in capo a entrambi i coniugi, di contribuire ai bisogni e alla vita familiare.

La circostanza, invocata da parte ricorrente, inerente alla sproporzione di tali attribuzioni, non può assumere alcuna rilevanza. Innanzi tutto, infatti, nel caso di specie, il pagamento sostenuto non si riferisce ad un vero e proprio obbligo morale o sociale, ma è destinato all'acquisto di un immobile che è sempre stato adibito a casa familiare.

Inoltre, anche a voler ricondurre tali attribuzioni all'adempimento di un'obbligazione naturale, la mera allegazione della sproporzione esistente tra la capacità reddituale e/o patrimoniale del ricorrente e la spesa sostenuta non può, da sola, ritenersi sufficiente ad affermare la ripetibilità del pagamento, in difetto di prova del fondamento di tali affermazioni ovvero, in alternativa, di eventuale causa giustificativa di tali attribuzioni patrimoniali diversa dall'obbligo contributivo ex art. 143 c.c.

L’intestazione dell'immobile esclusivamente all'altro coniuge, come anche l'integrale pagamento del mutuo da parte del ricorrente non rilevano al fine della qualificazione giuridica di tali attribuzioni patrimoniali.

editor: Fossati Cesare