Pensione di reversibilità. Tra gli elementi da valutare anche l'entità dell'assegno divorzile - Cass. Civ., Sez. I, ord. 5 marzo 2025 n. 5839
Enunciato il seguente principio di diritto:
In tema di determinazione della quota di pensione di reversibilità all'ex coniuge divorziato ai sensi dell'art. 9, comma 3, L. n. 898 del 1970, la quota spettante a quest'ultimo non deve necessariamente corrispondere all'importo dell'assegno divorzile, né tale quota di pensione ha in detto importo un tetto massimo non superabile, ma, in conformità all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'istituto, tra gli elementi da valutare, senza alcun automatismo, deve essere compresa anche l'entità dell'assegno divorzile, in modo tale che l'attribuzione risponda alla finalità solidaristica propria dell'istituto, correlata alla perdita del sostegno economico apportato in vita dal lavoratore deceduto in favore di tutti gli aventi diritto.
Divorzio - Assegno di divorzio – Pensione di Reversibilità – Ripartizione della pensione di Reversibilità - Rif. Leg. artt. 5, comma 6 e 9 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898; artt. 3 e 38 Cost.
editor: Cianciolo Valeria
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