Pensione di reversibilità. Tra gli elementi da valutare anche l'entità dell'assegno divorzile - Cass. Civ., Sez. I, ord. 5 marzo 2025 n. 5839

Lunedì, 10 Marzo 2025
Giurisprudenza | Legittimità | Divorzio
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza, 5 marzo 2025 n. 5839 – Pres. Giusti, Cons. Rel. Reggiani per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Enunciato il seguente principio di diritto:
In tema di determinazione della quota di pensione di reversibilità all'ex coniuge divorziato ai sensi dell'art. 9, comma 3, L. n. 898 del 1970, la quota spettante a quest'ultimo non deve necessariamente corrispondere all'importo dell'assegno divorzile, né tale quota di pensione ha in detto importo un tetto massimo non superabile, ma, in conformità all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'istituto, tra gli elementi da valutare, senza alcun automatismo, deve essere compresa anche l'entità dell'assegno divorzile, in modo tale che l'attribuzione risponda alla finalità solidaristica propria dell'istituto, correlata alla perdita del sostegno economico apportato in vita dal lavoratore deceduto in favore di tutti gli aventi diritto.

Divorzio - Assegno di divorzio – Pensione di Reversibilità – Ripartizione della pensione di Reversibilità - Rif. Leg. artt. 5, comma 6 e 9 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898; artt. 3 e 38 Cost.

editor: Cianciolo Valeria
Mercoledì, 12 Agosto 2026
Cittadinanza
Martedì, 11 Agosto 2026
Filiazione a seguito di P.M.A.
Martedì, 11 Agosto 2026
Maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale
Lunedì, 10 Agosto 2026
Impresa familiare