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Il curatore può impugnare il riconoscimento per difetto di veridicità, ma tale azione non comporta la prevalenza del favor veritatis sul favor minoris - Cass. Civ., Sez. I, ord. 5 febbraio 2025 n. 2927

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 5 febbraio 2025 n. 2927 – Pres. Giusti, Cons. Rel. Reggiani per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Enunciati i seguenti principi di diritto:

In tema di azioni di stato, la nomina del Curatore speciale, ai fini dell'impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità, ai sensi del combinato disposto dell'art. 74 L. n. 184 del 1983 e 264 c.c., viene effettuata all'esito di un procedimento di volontaria giurisdizione, ove è sufficiente il riscontro di fondati motivi per l'esperimento dell'azione, sull'accoglimento o meno della quale è chiamato a statuire, all'esito di un procedimento contenzioso, il giudice successivamente adito.
In tema di impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità, anche nel caso il cui l'azione sia intrapresa dal Curatore speciale nominato ai sensi del combinato disposto degli artt. 74 L. n. 184 del 1983 e 264 c.c., il giudice, nel valutare se accogliere o meno la domanda, è tenuto ad effettuare il bilanciamento tra il concreto interesse del soggetto riconosciuto ed il favore per la verità del rapporto di filiazione, tenendo conto di tutte le variabili del caso concreto, tra cui il diritto all'identità personale, correlato non solo alla verità biologica, ma anche ai legami affettivi e personali interni alla famiglia, al consolidamento della condizione identitaria acquisita per effetto del falso riconoscimento e all'idoneità dell'autore del riconoscimento allo svolgimento del ruolo di genitore.

Azione di stato - Riconoscimento dei figli naturali - Impugnazione del riconoscimento - Nomina del Curatore speciale - Favor veritatis – Corrispondenza tra lo stato giuridico e la verità biologica - Bilanciamento tra il favor veritatis e l'interesse del minore - Rif. Leg. artt. 263, 264 cod. civ.; artt. 2, 3, 30 e 31 Cost.; art. 74 della Legge 4 maggio 1983, n. 184; Convenzione sui diritti del fanciullo firmata a New York

editor: Cianciolo Valeria