L’affidamento familiare non può essere sine die. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 3 marzo 2025, n. 5589
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L'affidamento familiare dei minori non può essere prorogato sine die, poiché si tratta di una misura per natura temporanea, destinata a dare soluzione ad una situazione transitoria di difficoltà o di disagio della famiglia di origine, che mira al reinserimento del minore nel suo ambiente familiare, come si evince anche dal disposto dell'art. 4 della legge n. 184/1983. Invero, la situazione che giustifica l'affidamento familiare e quella che giustifica la pronuncia di adottabilità si differenziano proprio in quanto la mancanza di "un ambiente familiare idoneo" è considerata, nel primo caso, superabile con il detto affidamento, mentre, nel secondo caso, tale da non poter essere ovviata se non per il tramite della dichiarazione di adottabilità; pertanto, il provvedimento che dispone l'affidamento deve indicare il periodo di prevedibile durata dello stesso e l'eventuale proroga non può a sua volta avere durata indeterminata, atteso che la duratura ed irreversibile mancanza di un ambiente familiare idoneo per il minore determina in concreto quella situazione di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità, pur in presenza di un'attuale e positiva situazione di affidamento etero-familiare, la quale non è di impedimento alla predetta dichiarazione.
Rif. Leg. Artt. 473-bis.4, 473-bis.5 c.p.c.; Art. 315-bis c.c.; Artt. 4, 8 Legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mm.ii.
Affidamento etero-familiare – Abbandono – Dichiarazione di adottabilità – Interesse del minore
La Corte di Cassazione è oggi chiamata a pronunciarsi su un provvedimento della Corte d’Appello che conferma il precedente del Tribunale per i Minorenni, il quale, dopo ampia istruttoria, ha disposto l'affido della minore all'Ente affinché, anche in collaborazione con i Servizi specialisti del territorio, provvedesse ad avviare a suo favore, previe dimissioni comunitarie, un progetto di affido etero familiare.
Nella fattispecie, ritiene la Corte che in virtù di quanto previsto dall’art. 473-bis.4, primo e secondo comma, c.p.c. l'omessa audizione della minore sia stata ampiamente motivata dalla Corte Territoriale in considerazione dei vissuti della medesima e della sua pregressa esposizione a dinamiche familiari che l'hanno costantemente messa nella condizione di assumere pregiudizievoli posizioni di schieramento.
Premesso il diritto del minore ad una crescita equilibrata all'interno della famiglia di origine, il provvedimento di affidamento familiare (sia intra che extra familiare) deve indicare specificatamente non solo le motivazioni di esso, ma anche i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore.
Alla temporaneità dell'affidamento familiare consegue che lo stesso cessi con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.
Nel caso di specie l'affido è stato disposto ai sensi degli artt. 4 e 5-bis della legge n. 184/1993 e la decisione impugnata risulta, in linea di massima, chiaramente allineata e conforme ai principi espressi, pur tuttavia risulta carente quanto alla calendarizzazione delle relazioni periodiche.
Fermi i compiti assegnati ai Servizi sociali, risulta necessario che il progressivo aggiornamento sull'andamento delle molteplici iniziative sia sottoposto all'autorità giudiziaria periodicamente, e non solo alla scadenza della durata dell'affido extra-familiare, al fine di verificare se le soluzioni adottate si siano dimostrate congruenti con l'interesse del minore, o se piuttosto non si sia palesato uno stato di abbandono tale da richiedere tempestivamente l'adozione dei provvedimenti necessari nel superiore interesse del minore.
editor: Fossati Cesare
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