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Modifica dell’assegno divorzile: la prova della sussistenza di fatti sopravvenuti va valutata in sede di merito. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 5 marzo 2025, n. 5872

Venerdì, 7 Marzo 2025
Giurisprudenza | Mantenimento | Divorzio | Legittimità
Cass. civ., Sez. I, Est. Reggiani, Ord., 05/03/2025, n. 5872 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ai fini della modifica dell’assegno di divorzio, la questione centrale è se vi siano stati fatti sopravvenuti alla sentenza tali da legittimare l'istanza del coniuge onerato del versamento. L'omessa produzione da parte dell’istante della documentazione reddituale relativa ad un congruo periodo, e comunque per un lasso di tempo sufficiente per valutare seriamente l'entità delle sue entrate successivamente al divorzio, conduce a valutare la capacità reddituale su base essenzialmente indiziaria. La valutazione del materiale probatorio costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della Corte di Cassazione, con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione, restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali

Conf. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 37382 del 21/12/2022

Rif. Leg. Artt. 5 e 9 Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.

Assegno divorzile – Modifica – Sopravvenienze – Vizio di motivazione

 

E’ oggi impugnato, nanti la Corte di Cassazione, il provvedimento con il quale la Corte d'Appello in sede di reclamo ha confermato la decisione del primo giudice, ritenendo che non emergessero circostanze sopravvenute rilevanti ai fini della richiesta revoca dell'assegno divorzile.

Viene respinto il primo motivo di ricorso, in quanto il ricorrente non ha considerato le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata e non ha fornito elementi per ritenere che, a fronte delle valutazioni del giudice di merito, l'esame delle dichiarazioni reddituali degli anni trascorsi avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione, emergendo dalla sentenza impugnata proprio il contrario.

Neppure può ritenersi sussistente il dedotto vizio di motivazione. In virtù della nuova formulazione dell'art. 360  c.p.c. (introdotta dalla novella del 2012) è consentita l'impugnazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. soltanto "per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti". Alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 prel., la riformulazione va letta come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è divenuta denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

Nel caso di specie, parte ricorrente ha criticato la decisione assunta, censurando gli argomenti posti a suo fondamento, potendola, pertanto, valutare, in quanto connotata dal minimo essenziale richiesto.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

editor: Fossati Cesare