Dichiarazione di adottabilità: è tardivo il ricorso per Cassazione promosso oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione a mezzo p.e.c. della sentenza impugnata. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 20 febbraio 2025, n. 4532
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Posto che, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della L. 184/1983, avverso la sentenza della Corte d'Appello che dichiara lo stato di adottabilità del minore è ammesso ricorso per Cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per i motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile e la comunicazione, da parte del cancelliere mediante posta elettronica certificata del testo integrale della sentenza resa dalla Corte d'Appello, a norma dell'art. 17 della L. n. 184 /1983, è idonea a far decorrere il termine "breve" di trenta giorni per la proposizione della impugnazione in Cassazione, risultando in tal modo soddisfatta la condizione della conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione, il ricorso depositato oltre il predetto termine di trenta giorni dalla comunicazione come sopra è da considerarsi tardivo.
Conf. Cass. 10971/2023; Cass. 30000/2020; cfr. Cass. 11895/2015
Rif. Leg. Artt. 133 c.p.c.; Artt. 8, 15, 17 Legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mm.ii.
Dichiarazione di adottabilità – Ricorso per Cassazione – Comunicazione a mezzo p.e.c. – Notificazione
La Corte di Cassazione, nel caso di specie, rileva la tardività del ricorso proposto oltre la scadenza del termine breve per l'impugnazione, decorrente dalla data di notifica della sentenza della Corte d'Appello con cui pronunciando in sede di rinvio in seguito a cassazione era stato confermato lo stato di adottabilità della minore.
Detta sentenza è stata poi notificata d'ufficio via p.e.c. al difensore della ricorrente, nella medesima data.
Dall'attestazione della Corte di Appello e da quella telematica relativa alla notifica via p.e.c. al difensore della ricorrente nel giudizio di Appello, l’impugnazione risultava essere avvenuta ben oltre la scadenza dei trenta giorni di cui all’art. 17, secondo comma, L. 184/1983.
La natura di "lex specialis" di detto termine, porta ad escludere l'applicabilità della norma generale, posta dall'art. 133 c.p.c., senza che abbia alcun rilievo la circostanza che la notificazione sia avvenuta per via telematica, posto che il principio acceleratorio, sotteso alla disciplina in esame, trova la sua "ratio" nella preminente esigenza di dare la più rapida definizione all'assetto relativo allo stato del minore, senza sacrificare in modo apprezzabile il diritto di difesa delle parti ricorrenti.
Il ricorso viene dichiarato inammissibile.
editor: Fossati Cesare
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