L’ascolto del minore non è adempimento obbligatorio del Curatore Speciale del minore. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 4 marzo 2025, n. 5754
L'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473-bis.8, comma terzo, c.p.c., non è obbligatorio, ma è riservato alla valutazione del curatore speciale, ove ne ravvisi la necessità, in funzione strumentale all'incarico di rappresentanza processuale ricevuto e nei limiti di questo, nel superiore interesse del minore, in relazione alla specifica vicenda giudiziaria di cui è parte sostanziale, secondo i limiti fissati dall'art. 473-bis.4 c.p.c. ivi richiamato (età, capacità di discernimento, contrasto con l'interesse del minore, manifesta superfluità, impossibilità psichica o fisica del minore, volontà di non essere ascoltato), senza che il mancato espletamento dell'ascolto da parte del curatore speciale sia accompagnato da sanzioni.
Rif. Leg. Artt. 473-bis.4, 473-bis.5 c.p.c.; Artt. 337-ter, 337-quater c.p.c.
Curatore Speciale – Ascolto del minore – Affido esclusivo – Interesse del minore
Nanti la Corte di Cassazione, viene impugnato il decreto della Corte d’Appello di Catanzaro che ha confermato il provvedimento con cui il Tribunale per i Minorenni aveva rigettato la richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, affidando i minori a quest’ultimo, al quale aveva riconosciuto tutti i poteri inerenti all’esercizio della responsabilità genitoriale.
In rigetto del primo motivo di impugnazione, la Corte richiama il ruolo del Curatore Speciale, quale rappresentante processuale del minore, nominato quando non siano ancora intervenuti provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale, anche temporanei, in concomitanza dei quali il giudice deve disporre la nomina del Tutore o del Curatore, ai sensi dell'art. 473-bis.7 c.p.c., che hanno compiti di rappresentanza sostanziale. Solo eventualmente, in casi particolare il giudice può attribuire al Curatore Speciale anche specifici poteri di rappresentanza sostanziale.
L’ascolto da parte del Curatore Speciale ex art. 473-bis.8, terzo comma, c.p.c. si connota come esplicazione del diritto del figlio minore ad essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardino, ma proprio perché inerisce esclusivamente ai compiti di rappresentanza processuale del minore, non diviene un incombente obbligatorio, né è assimilabile, per funzioni e per disciplina, all'ascolto del giudice, il quale ultimo, peraltro, non costituisce adempimento da eseguire in via automatica non essendo un atto istruttorio o burocratico, ma l'esercizio di un diritto, sottratto alla disponibilità delle parti e garantito dal giudice, che è tenuto a rendere una motivazione esplicita e puntuale soltanto in caso di totale omissione o di richiesta in tal senso proveniente dal Curatore Cpeciale del minore (Cfr. Cass. n. 437/2024 ).
In ordine all'affido esclusivo dei minori al padre con regolazione del diritto di visita materno ai sensi dell'art. 337-quater c.c., si precisa che è stata disposta nel superiore interesse dei minori.
In conclusione, il ricorso viene rigettato.
editor: Fossati Cesare
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