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La supposta sudditanza psicologica del beneficiando rispetto alla madre non giustifica la misura dell’AdS - Cass. Civ., Sez. I, ord. 26 febbraio 2025 n. 5088

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 26 febbraio 2025 n. 5088 - Pres. Giusti, Cons. Rel. Tricomi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Se la persona nei cui confronti ha sempre condotto la gestione del proprio patrimonio (con la stipula di transazioni e accordi per la definizione di vicende ereditarie) assistito da professionisti e, come è normale che sia per una persona di giovane età, con il consiglio della madre, ragione per cui non vi sono elementi per dubitare della sua capacità di autodeterminazione, restando una mera illazione la sua posizione di sudditanza psicologica rispetto alla madre.
In tema di amministrazione di sostegno, nel caso in cui l'interessato sia persona pienamente lucida che rifiuti il consenso o, addirittura, si opponga alla nomina dell'amministratore, e la sua protezione sia già di fatto assicurata in via spontanea dai familiari o dal sistema di deleghe (attivato autonomamente dall'interessato), il giudice non può imporre misure restrittive della sua libera determinazione, ove difetti il rischio una adeguata tutela dei suoi interessi, pena la violazione dei diritti fondamentali della persona, di quello di autodeterminazione e la dignità personale dell'interessato.


Amministrazione di sostegno - Reale condizione psico-fisica del beneficiando - Persona pienamente lucida che rifiuti il consenso - Libertà decisionale delle persone deboli- Rif. Leg. art. 407 cod. civ.; artt. 196, 132, 134, 473- bis.58 e 720-bis c.p.c.; art. 111 Cost., art. 8 CEDU

editor: Cianciolo Valeria