L’amministrazione di sostegno non comporta di per sé una sottrazione generalizzata della capacità dell’amministrato - Tribunale di Venezia, Ord., 4 novembre 2024
Si ringrazia l’Avv. Vittorio Casara per la segnalazione del provvedimento
Giovedì, 6 Marzo 2025
Giurisprudenza
| Amministrazione di Sostegno
| Merito
Sezione Ondif di Venezia
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Non si applica la decadenza prevista dall’art. 2382 c.c. all’amministratore in carica che ha indetto l’assemblea di cui alla delibera impugnata dopo che allo stesso era stato nominato un A.d.S. Infatti, l’istituto dell’Amministrazione di sostegno non comporta di per sé una sottrazione generalizzata della capacità dell’amministrato, essendo necessario che tale specifica decadenza sia prevista espressamente nel provvedimento del G.T. di nomina dell’A.d.S.
Amministrazione di sostegno – Capacità dell’amministrato – Caratteristiche dell’istituto – Provvedimento di nomina del G.T.; Rif. Leg. Artt. 404 ss. c.c.
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