Donazione. Revocazione per ingratitudine e termine per l'azione - Tribunale di Piacenza, sent. 16 maggio 2024 n. 419
Se il donante ha contezza dell'esistenza di circostanze da lui ritenute esiziali, in ragione delle quali procedere alla revoca della donazione in danno della donataria, quali possono essere le denunce sporte dalla moglie per violenze fisiche e verbali e la domanda di separazione, deve attivarsi entro un anno dalla conoscenza delle stesse per non incorrere nel termine decadenziale fissato dall’art. 802 cod. civ.
Donazione - Atti donativi in favore del coniuge - Infedeltà ed aggressioni - Revocazione per ingratitudine - Ingiuria grave - Nozione - Termine per l'azione - Dies a quo - Decadenza - Rif. Leg. artt. 801, 802 cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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