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Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è opponibile al terzo proprietario. Tribunale di Latina, sent. 28 febbraio 2025

Martedì, 4 Marzo 2025
Giurisprudenza | Assegnazione della casa | Merito
Tribunale di Latina, sez. I Civile, sentenza 28.02.25, n. 419 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Posto che, secondo consolidata giurisprudenza, il provvedimento di assegnazione della casa familiare, anche se questa è detenuta a titolo diverso dalla proprietà, emesso in presenza dei validi presupposti, ha effetto anche nei confronti dei proprietari che avevano concesso il comodato al coniuge non assegnatario, essendo il convivente detentore qualificato dell’immobile, che esercita il diritto di godimento su di esso in posizione del tutto assimilabile al comodatario, il provvedimento di assegnazione, così come è opponibile al terzo comodante, è opponibile anche ove il comodante sia l’altro convivente, proprietario dell’immobile ed è irrilevante il fatto che l’originario proprietario dell’immobile sia terzo oppure componente della coppia.

Conf. Cass. civ., sez. I, 11/09/2015, n.17971

 Rif. Leg. Artt. 948, 337-sexies c.c.

Azione di Rivendica  – Restituzione – Prova della proprietà – Convivenza more uxorio – Provvedimento di Assegnazione

Nanti il Tribunale di Latina nel caso di specie, parte ricorrente ha chiesto di accertare la proprietà sull’immobile, acquisito in virtù di compravendita, e conseguentemente l’occupazione sine titulo da parte della resistente, da condannarsi al rilascio e al pagamento della indennità di indebita occupazione.

La convenuta, deducendo l’interruzione della relazione more uxorio con il comodatario dell’immobile e fratello della ricorrente, rilevava che nel procedimento avente ad oggetto la  regolamentazione delle condizioni di affido e mantenimento del minore, con provvedimenti provvisori e urgenti, era stata disposta l’assegnazione della casa familiare in favore della predetta, quale genitore collocatario della prole.

Il Tribunale preliminarmente rileva che l’azione diretta ad ottenere la consegna o il rilascio del bene nei confronti di chi ne dispone di fatto, in assenza anche originaria di ogni titolo, deve essere qualificata come azione di rivendicazione e non di restituzione, non potendo la seconda surrogare la prima con elusione del relativo rigoroso onere probatorio.

Qualificata come azione di rivendica, la domanda viene rigettata in quanto non risulta sufficientemente assolto l'onere della prova dell'acquisto a titolo originario dell'immobile oggetto di giudizio.

Peraltro, nel caso di specie, il provvedimento di assegnazione della casa familiare risulta opponibile al terzo proprietario, in virtù della pacifica circostanza per cui prima dell’interruzione della convivenza more uxorio l’immobile risultava adibito a residenza familiare, sussistono i presupposti previsti dall’art. 337-sexies c.c. in virtù della tutela del superiore interesse del minore.

editor: Fossati Cesare