Ricovero dell'interdetta in una RSA e domicilio del tutore - Cass. Civ., Sez. I, ord. 28 febbraio 2025 n. 5343

Martedì, 4 Marzo 2025
Giurisprudenza | Capacità | Legittimità
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 28 febbraio 2025 n. 5343 – Pres. Mercolino, Cons. Rel. Russo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La competenza per territorio in ordine alla procedura di tutela dell'incapace di cui all'art. 343 c.c. si radica nel luogo in cui si trova la sede principale degli affari e degli interessi dell'interdetto alla data della sua apertura, restando irrilevanti gli eventuali successivi spostamenti di dimora in ragione dell'applicazione del principio generale della "perpetuatio iurisdictionis", eccezionalmente derogabile, ai sensi dell'art. 343, comma 2, c.c., solo per giustificate esigenze riguardanti il collegamento tra il tutore e l'ufficio giudiziario cui è demandato il controllo sulla sua attività.
Il ricovero dell'interdetta in una RSA in altro circondario non è dirimente, posto che in tema di tutela, a differenza che in tema di amministrazione di sostegno, rileva il domicilio o il trasferimento del tutore.


Interdizione - Tutela dell'interdetto - Competenza per territorio - Radicamento nel luogo in cui si trova la sede principale degli affari e degli interessi dell'interdetto - Principio della "perpetuatio iurisdictionis" - Applicabilità - Successivo spostamento della dimora dell'interessato – Irrilevanza – Rif. Leg. artt. 43 e 343 cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria