Può configurarsi in capo al figlio un danno da nascita indesiderata? - Cass. Civ., Sez. III, Ord., 11 febbraio 2025, n. 3502

Cass. Civ., Sez. III, Ord., 11 febbraio 2025, n. 3502; Pres. Scrima, Rel. Cons. Ambrosi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

È esclusa in via generale la possibilità di riconoscere un pregiudizio biologico e relazionale in capo al figlio nato non sano, essendo per lui l'alternativa quella di non nascere, inconfigurabile come diritto in sé, neppure sotto il profilo dell'interesse ad avere un ambiente familiare preparato ad accoglierlo.
Inoltre, il nato disabile non può agire per il risarcimento del danno consistente nella sua stessa condizione, giacché l'ordinamento non conosce il “diritto a non nascere se non sano”, né la vita del nato può integrare un danno-conseguenza dell'illecito del medico.

 

Diritti della persona – Nascita indesiderata – Risarcimento del danno – Responsabilità medica; Rif. Leg. Artt. 1223 e 2043 c.c.

editor: Ferrandi Francesca