inserisci una o più parole da cercare nel sito

Il fondo patrimoniale non è ostacolo al soddisfacimento dei crediti - Cass. Civ., Sez. Trib., ord. 27 febbraio 2025 n. 5206

Cass. Civ., Sez. Trib., ordinanza 27 febbraio 2025 n. 5206 – Pres. Tinarelli, Cons. Rel. Succio per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l'onere di provare l'estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore.


Fondo patrimoniale - Esecuzione sui beni e frutti - Riscossione coattiva delle imposte - Iscrizione ipotecaria su beni di un fondo patrimoniale - Applicabilità del relativo regime di impignorabilità anche alle obbligazioni tributarie - Condizioni - Onere della prova a carico del contribuente – Rif. Leg. artt. 170, 2727 e 2729 cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria