Il fondo patrimoniale non è ostacolo al soddisfacimento dei crediti - Cass. Civ., Sez. Trib., ord. 27 febbraio 2025 n. 5206
Lunedì, 3 Marzo 2025
Giurisprudenza
| Fondo patrimoniale
| Aspetti fiscali e previdenziali
| Legittimità
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In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l'onere di provare l'estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore.
Fondo patrimoniale - Esecuzione sui beni e frutti - Riscossione coattiva delle imposte - Iscrizione ipotecaria su beni di un fondo patrimoniale - Applicabilità del relativo regime di impignorabilità anche alle obbligazioni tributarie - Condizioni - Onere della prova a carico del contribuente – Rif. Leg. artt. 170, 2727 e 2729 cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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