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Il disturbo d’ansia non impedisce alla figlia di trovare una collocazione nel mondo del lavoro - Cass. Civ., Sez. I, ord. 26 febbraio 2025 n. 5090

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 26 febbraio 2025 n. 5090 – Pres. Giusti, Cons. Rel. Tricomi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La produzione del certificato medico concernente un disturbo d'ansia non prova che la figlia di 26 anni, si sia attivata nella ricerca di un lavoro senza riuscire a trovarlo.
Raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore e che all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto, si accompagna tendenzialmente, in concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al mantenimento.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente deciso, alla luce dei principi più volte indicati dalla Suprema Corte in tema di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, rimarcando che spettava alla richiedente provare che la “figlia adulta” avendo 26 anni, si era attivata nella ricerca di un lavoro senza riuscire a trovarlo e, dunque, la mancanza di inerzia colpevole, o l’impossibilità della stessa di farvi fronte.

Assegno divorzile – Mantenimento della figlia maggiorenne – Depressione reattiva con disturbo d'ansia - Disturbo d’ansia – Rif. Leg. artt. 147, 156, 315 - bis, 337-septies, cod. civ.; artt. 5 e 6 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898

editor: Cianciolo Valeria