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Ripudio islamico e compatibilità con l’ordine pubblico del provvedimento straniero - Corte d'Appello Ancona, Sez. II, ord. 3 febbraio 2025 n. 189

Lunedì, 3 Marzo 2025
Giurisprudenza | Divorzio | Merito Sezione Ondif di Ancona
Corte d'Appello Ancona, Sez. II, ordinanza 3 febbraio 2025 n. 189 – Pres. Rel. Federico per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il ripudio islamico (talaq) non è riconosciuto nell'ordinamento giuridico italiano, in quanto contrario ai principi fondamentali dell'ordine pubblico internazionale italiano, che includono il principio di uguaglianza dei coniugi, il diritto di difesa e il presupposto dell'accertamento dell'irrimediabile disfacimento della comunione familiare.
Nel concetto di ordine pubblico rientrano il principio di uguaglianza e il divieto di discriminazione tra i sessi, nonché il diritto di difesa ed il principio per il quale il matrimonio può sciogliersi solamente al ricorrere del presupposto dell'accertamento del disfacimento della comunione di vita familiare.


Divorzio – Ripudio – Ordine pubblico – Rif. Leg. artt. 64, 65 e 67 della Legge 31 maggio 1995 n. 218

editor: Cianciolo Valeria