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L'inammissibilità dell'impugnazione per inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione del reclamato. Corte d’Appello di Milano, Ord. 21 febbraio 2025

CdA Milnao, Est. Pizzi, ordinanza 21.02.25 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Se il mancato perfezionamento nel termine del deposito telematico di un atto processuale, per causa non imputabile all'interessato, legittima quest'ultimo all'istanza di rimessione in termini, è però necessario che la relativa richiesta sia proposta in un lasso temporale ragionevolmente contenuto e in determinate situazioni. Ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., la rimessione in termini può essere concessa solo in presenza di una causa non imputabile alla parte che ha determinato la decadenza, caratterizzata dall'assoluta impossibilità e non da mere difficoltà nell'osservanza delle disposizioni processuali o sulla base di allegazioni generiche non rilevanti quali giustificazioni idonee, se non accompagnate da adeguata prova.

Rif. Leg
. Artt. 153, 473-bis.15, 473-bis.22, 473-bis.24 c.p.c.
Reclamo – Decadenza – Rimessione in termini – Inammissibilità

Nanti la Corte d’Appello di Milano viene impugnata, con reclamo ai sensi dell’art. 473-bis.24 c.p.c., l’ordinanza ex art. 473-bis. 22 c.p.c. con la quale il Tribunale di Sondrio ha disposto in ordine all’affidamento e al mantenimento dei figli minori nel contesto di un procedimento di separazione altamente conflittuale intrapreso dal padre con richiesta di ordini di protezione nei confronti della madre e di ulteriori provvedimenti indifferibili e urgenti a tutela dei minori.
La Corte d’Appello in via preliminare ed assorbente rileva la tardività del reclamo in quanto depositato dopo la scadenza del termine.
Ricorda la Corte che per giurisprudenza costante l'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini all'uopo stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela di interessi di carattere generale e, come tale, è insanabile per effetto della costituzione della parte appellata, oltre che rilevabile d'ufficio (Cfr. ex multis Cass. 5/06/2015, n. 11666).
Non soggiace al divieto ex art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione.
Quanto al deposito telematico, si precisa che, in caso di esito negativo e cioè qualora non risulti che il deposito abbia superato i controlli automatici e i controlli manuali e, dunque, in caso di rifiuto dell’atto da parte della cancelleria, la parte deve procedere alla sua rinnovazione, previa rimessione in termini a norma dell’art. 153, comma 2, c.p.c., ove possa ritenersi che questi siano decorsi incolpevolmente a causa dell’affidamento riposto nell’esito positivo del deposito (v. in tal senso Cass. n. 17404/2020), a meno che la stessa parte abbia provveduto senza indugio ad un ulteriore deposito con esito positivo (conf. Cass. n. 19307/2023); si rendeno così necessarie due verifiche, di cui la prima relativa all’effettiva presenza di un “fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte” istante, alla stessa non imputabile e dalla stessa non determinato, mentre la seconda attinente all'”immediatezza della reazione”, da intendersi come tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del “fatto ostativo”. (Cfr. Cassazione n. 69/2025).
Ritenuto che un ritardo nella presentazione dell'istanza di rimessione in termini sia incompatibile con il principio di immediata attivazione e comporti il rigetto della stessa, rilevato che, ex art. 153, comma 2, c.p.c., la valutazione dell'imputabilità dell'impedimento alla parte debba effettuarsi con riferimento allo sforzo di diligenza alla stessa richiesto, considerato infine che nella specie il difensore (che già nel procedimento di primo grado ha depositato tardivamente la memoria ex art 473-bis.17, c.p.c. come rilevato dal Giudice nell'ordinanza impugnata) al riguardo nulla ha dedotto, il ricorso viene dichiarato inammissibile.

editor: Fossati Cesare