inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Inammissibile la domanda di collazione delle donazioni proposta autonomamente. Tribunale di Genova, sent. 11 febbraio 2025

Domenica, 2 Marzo 2025
Giurisprudenza | Successioni | Donazione | Merito Sezione Ondif di Genova
Tribunale di Genova, Est. Mainella, sentenza 11.02.25 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La collazione, in entrambe le forme previste dalla legge (conferimento del bene in natura ovvero per imputazione), è uno strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere, al fine di assicurare, nei reciproci rapporti tra coeredi condividenti, la parità di trattamento in guisa da non alterare il rapporto di valore tra le rispettive quote; assumendo rilievo meramente strumentale alla divisione ereditaria, non costituisce un diritto autonomamente azionabile da un coerede e non può formare oggetto di un’azione giudiziale autonoma dalla divisione ereditaria, neppure ai fini di mero accertamento.

Conf. Corte di Cassazione nn. 10478/2015, 18054/2004, 26486/2019.

Rif. Leg. Artt. 556, 737 e ss. c.c.

Donazioni – Collazione – Divisione ereditaria – Autonomia - Inammissibilità

Il Tribunale di Genova dichiara inammissibile la domanda avanzata da parte attrice, la quale ha convenuto in giudizio la sorella sostenendo che quest’ultima avesse ricevuto dalla madre, e ancora prima dal padre, donazioni dirette e indirette di beni immobili e di denaro, di cui chiedeva venisse accertata e dichiarata la nullità e l’illegittimità, con condanna della convenuta al conferimento alla massa ereditaria del rispettivo importo, oltre ad interessi dalla data delle elargizioni alla data di apertura della successione.

Il Tribunale rileva che l’attrice non ha pacificamente formulato né azione di riduzione né domanda di scioglimento della comunione ereditaria, mentre, come si desume dalla disciplina del Titolo IV del Libro II del Codice Civile, la collazione, sia essa per conferimento dei beni in natura, sia per imputazione, assolve la sua funzione specifica nell’ambito del giudizio di divisione ereditaria.

Tanto trova conferma nella giurisprudenza di legittimità, in considerazione della quale, in assenza di una contestuale richiesta di divisione della massa ereditaria, deve essere dichiarata l’inammissibilità della domanda attorea.

Le spese di lite, compresi il rimborso di quelle di mediazione sostenute dalla convenuta, seguono la soccombenza.

editor: Fossati Cesare