Non è molestia il ripetuto invio di messaggi di posta elettronica del padre al figlio - Cass. Pen., Sez. I, sent. 27 febbraio 2025 n. 8231

Cass. Pen., Sez. I, sentenza 27 febbraio 2025 n. 8231 - Pres. Boni, Cons. Rel. Centonze per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L’invio di un messaggio di posta elettronica, esattamente proprio come una lettera spedita tramite il servizio postale, non comporta nessuna immediata interazione tra il mittente e il destinatario.
Devono essere ricondotti, invece, nell’alveo dell’art. 660 cod. pen. i messaggi di testo inviati tramite telefono (c.d. sms e messaggi whattsapp) in quanto, con riferimento ad essi, il destinatario è costretto, sia de auditu che de visu, a percepirli, con corrispondente turbamento della quiete e tranquillità psichica. Devono ritenersi, pertanto, prive di rilevanza penale le condotte per turba atrici commesse dal padre in danno del proprio figlio mediante la trasmissione di comunicazioni di posta elettronica.
La pluralità delle condotte moleste non costituisce espressione di una reiterazione comportamentale rilevante ai sensi dell'articolo 81, 2 comma, codice penale, ma costituisce l'elemento materiale costitutivo della stessa fattispecie di reato.


Molestia o disturbo alle persone - Utilizzazione di messaggi di posta elettronica - Insussistenza del reato – Valutazione della prova testimoniale della persona offesa - Rif. Leg. artt. 81, 131-bis, 133, 660 cod. pen.

editor: Cianciolo Valeria