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“Separorzio”: divorzio pronunciato anche “inaudita altera parte” alle medesime condizioni concordate in sede di separazione. Tribunale di Vicenza, sentenza 12 febbraio 2025

Giovedì, 27 Febbraio 2025
Giurisprudenza | Separazione e divorzio: aspetti processuali | Merito Sezione Ondif di Vicenza
Tribunale di Vicenza, Est. Rossi, sentenza 12.02.25 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Decorso il termine di legge ex art. 3, n. 2 lett b) Legge n. 898/1970, emergendo dalle difese delle parti che la separazione si è protratta senza interruzioni per il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle condizioni concordate in sede di separazione, quantunque il convenuto, pur invitato, non abbia comunicato la volontà di non comparire o diverse volontà rispetto a quelle già rassegnate in sede di separazione

 

Rif. Leg. Artt. 2 e ss. Legge 1° dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.; Artt. 151, 337-ter e ss. c.c.

Addebito – Affido esclusivo – Mantenimento dei figli – Divieto di avvicinamento – Separazione / Divorzio – Presupposti – Comparizione delle parti

 

Instaurato il procedimento di separazione coniugale con domanda di addebito al marito e richiesta di affidamento super-esclusivo della figlia minore alla madre, le parti raggiungevano un accordo e formulavano conclusioni congiunte che venivano integralmente recepite dal Tribunale, il quale, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo del Giudice Relatore affinché, decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi, provvedesse ad acquisire le volontà della parti in ordine allo scioglimento del vincolo coniugale.

All’udienza così fissata, nanti le dichiarazioni di parte attrice che dava atto del protrarsi della separazione, senza interruzione, per il tempo richiesto dalla legge, il difensore del convenuto replicava di non avere avuto indicazioni dal cliente.

Verificata la sussistenza dei presupposti di legge, il Tribunale pronunciava il divorzio recependo le medesime conclusioni concordate dalle parti in sede separativa, in punto affidamento, mantenimento dei figli e assegnazione della casa coniugale.


* Si ringrazia l'avv. Alessandra Guerrato Trissino, Presidente sezione Ondif Vicenza

editor: Fossati Cesare