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Donazione. L'azione di simulazione relativa è imprescrittibile - Cass. Civ., Sez. II, sent. 18 febbraio 2025 n. 4146

Mercoledì, 26 Febbraio 2025
Giurisprudenza | Legittimità | Donazione | Successioni
Cass. Civ., Sez. II, sentenza 18 febbraio 2025 n. 4146 – Pres. Manna, Cons. Rel. Fortunato per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'azione di simulazione relativa, in quanto diretta ad accertare la nullità del negozio simulato, è imprescrittibile (al pari dell'azione di simulazione assoluta) potendo il decorso del termine incidere solo indirettamente sulla proponibilità di tale azione
Anche l'azione di accertamento della donazione indiretta, anche se volta a far emergere il negozio realmente voluto dalle parti e ad ottenere la collazione della donazione, è per sua natura imprescrittibile. Non si pone quindi un problema di prescrizione dell'azione stessa in quanto tale, ma solo dei diritti derivanti dall'atto dissimulato, che possono essere soggetti alla prescrizione ordinaria.
Nel caso di specie, la domanda del ricorrente era funzionale, non ad esercitare i diritti derivanti dal negozio, ma al diverso scopo di ottenere l'imputazione della donazione a norma dell'art. 564, comma secondo, c.c., oggetto di un obbligo gravante sulla resistente, che aveva chiesto la riduzione delle donazioni ricevute.
In tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione, occorrendo evitare i che coeredi non donatari possano ricevere un'indebita locupletazione dalle opere eseguite a spese del donatario, ottenendo la collazione di beni di valore superiore a quelli donati per effetto di sacrifici patrimoniali sopportati solo dal donatario.

Successione – Donazione indiretta – Azione di riduzione – Collazione – Migliorie – Valore del donatum - Rif. Leg. artt. 564, 747, 748 e 2697 cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria