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Il matrimonio contratto per “affetto compulsivo” non può essere annullato. Tribunale di Trani, sent. 18 febbraio 2025

Mercoledì, 26 Febbraio 2025
Giurisprudenza | Nullità del matrimonio | Matrimonio | Merito
Tribunale di Trani, Sezione Civile, Sentenza 18.02.25, n. 202 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L’annullamento del matrimonio, a differenza del divorzio, cancella il vincolo coniugale come se non fosse mai esistito, e ciò nei casi normativamente previsti di incapacità di intendere e di volere di uno degli sposi per qualsiasi causa, anche transitoria, al momento della celebrazione, per violenza o timore ovvero per errore non solo sull’identità dell’altro coniuge, ma anche nel caso di errore essenziale sulle qualità personali nei casi previsti dall’art 122 c.c. e nei casi di simulazione di cui all’art 123 c.c.; le circostanze anzidette unitamente al nesso di causalità vanno provate nel rispetto dei termini normativamente previsti. In difetto la domanda di annullamento del matrimonio va respinta.

 

 Rif. Leg. Artt. 120, 122, 123 c.c.

Matrimonio – Annullamento – Termini e presupposti - Prova

 

Parte attrice chiedeva l’annullamento del matrimonio deducendo di avere incontrato la convenuta in un tale contesto personale di smarrimento in seguito alla morte della madre, e di essere stato travolto da un affetto quasi compulsivo: riteneva che il consenso all’atto matrimoniale fosse viziato e simulato e aggiungeva che i coniugi sin dalla celebrazione del matrimonio non avevano mai convissuto né coabitato, non erano mai stati legati da alcun tipo di affectio coniugalis, né avevano mai stato consumato alcun rapporto sessuale.

Nel caso di specie, nessuna delle circostanze normativamente previste è stata provata e l’azione è stata promossa oltre il termine di un anno. Alcuna rilevanza giuridica viene riconosciuta alle concordi dichiarazioni rese dai coniugi, le quali, oltre a non fondare i presupposti normativamente richiesti, possono persino palesarsi quale rimedio elusivo del rispetto delle norme poste a presidio di un istituto quale è il matrimonio e delle relative conseguenze.

In conclusione, la domanda viene rigettata.

editor: Fossati Cesare