Sull’abuso del diritto al congedo parentale per sviamento della relativa funzione - Cass. Civ., Sez. lav., Sent., 04 febbraio 2025, n. 2618
Il diritto al congedo parentale, previsto dall'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, è finalizzato ad assicurare l'assistenza affettiva e materiale del genitore al figlio nei primi anni di vita. L'uso del congedo parentale per svolgere attività lavorativa, in contrasto con le sue finalità, costituisce abuso del diritto e può integrare giusta causa di licenziamento, indipendentemente dalla sovrapposizione temporale tra il periodo di congedo e l'attività lavorativa.
Assistenza dei familiari - Congedo parentale – Abuso del diritto – Giusta causa di licenziamento; Rif. Leg. Art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001
editor: Ferrandi Francesca
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