Padre totalmente assente dalla vita del figlio: la madre sola può avviare la pratica per il cambio del cognome del minore. Tribunale della Spezia, sentenza 4 dicembre 2024

Martedì, 25 Febbraio 2025
Giurisprudenza | Minori | Cognome | Merito Sezione Ondif di La Spezia
Tribunale della Spezia, Est. Sebastiani, sentenza 4.12.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Considerato che il perdurante comportamento inadempiente del padre, totalmente assente dalla vita del figlio e resosi addirittura irreperibile, è oggettivamente causa di grave pregiudizio per il minore, essendo plausibile che tale condotta possa aver ingenerato e rafforzato nel figlio la volontà di sostituire il cognome paterno con quello materno al fine di rescindere radicalmente ed anche formalmente ogni legame con il genitore, dal quale si sente oggettivamente rifiutato e non amato, sussistono i presupposti richiesti dall’art. 473-bis.39 c.p.c. per modificare le condizioni di affidamento attribuendo alla madre, già affidataria in via super-esclusiva, la facoltà di presentare istanza di cambiamento del cognome del minore davanti al Prefetto, senza necessità di consenso del padre, provvedendo autonomamente ad ogni pratica ed incombenza relativa.

 

Rif. Leg. Artt. 337-quater c.c.; Art. 89 D.P.R. 396/2000, D.P.R. n. 54 del 13 marzo 2012

Padre assente – Pregiudizio per il minore – Cambio cognome – Procedimento amministrativo – Consenso del padre – Mancanza – Autorizzazione per la madre

 

La ricorrente, in attuazione della volontà del figlio che vuole rescindere ogni rapporto con il padre a causa del comportamento omissivo del genitore, sia sotto il profilo affettivo che sotto il profilo economico, ha chiesto al Tribunale l’autorizzazione ad espletare tutte le pratiche necessarie al cambio del cognome del figlio, nato dalla relazione con il convenuto e riconosciuto da entrambi i genitori.

Preliminarmente il Tribunale riqualifica il procedimento alla stregua dell’art. 473-bis.39 c.p.c. ed esclude la necessità di nomina di un curatore speciale al minore, non ravvisandosi nel caso in esame alcuna delle ipotesi previste dall’art. 473-bis.8 c.p.c., né configurandosi un contrasto vero e proprio tra genitori ovvero tra figlio minore e padre.

Neppure si ritiene opportuno procedere all’ascolto del minore, quantunque ultradodicenne, già sentito in un precedente procedimento avente ad oggetto la regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale.

Sulla necessità di una statuizione giudiziale, il Tribunale rileva che l’istanza volta ad ottenere il cambio di cognome di minore deve essere proposta al Prefetto congiuntamente da entrambi i genitori, anche nel caso in cui uno dei due sia affidatario in via super-esclusiva salvo il diverso caso in cui uno dei due sia stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale.

Nella fattispecie, la dimostrata totale assenza paterna, aggravata dal suo disinteresse assoluto nei confronti del minore, giustificano la modifica delle condizioni di affidamento super esclusivo alla madre, autorizzandola ad avviare la pratica amministrativa in favore del figlio anche senza il consenso paterno.


*Si ringrazia l'avv. Elena Fimiani, associata Ondif La Spezia

editor: Fossati Cesare