Cancellazione di sequestro ex art. 156 cod. civ. su istanza congiunta - Tribunale Trani, Vol. Giurisdizione, sent. 13 gennaio 2025 n. 16
Martedì, 25 Febbraio 2025
Giurisprudenza
| Processo civile
| Mantenimento dei figli
| Diritto di Famiglia
| Merito
Sezione Ondif di Trani
La cancellazione del sequestro conservativo deve sempre fondarsi su un provvedimento del giudice; al contrario non può mai basarsi sul semplice atto di assenso del creditore procedente.
Nel caso in esame, la figlia, nelle more divenuta maggiorenne, non avendo più alcun diritto di credito nei confronti del genitore deceduto ed essendo, peraltro, divenuta proprietaria esclusiva dell'immobile oggetto del sequestro conservativo, quale unica erede del de cuius, rappresentava di non avere più interesse al mantenimento del sequestro sull'immobile avendo, anzi, interesse alla cancellazione del vincolo cautelare al fine di ripristinare la piena commerciabilità dell'immobile.
Trova applicazione l'art. 473 bis.51 c.p.c. trattandosi di istanza congiunta di modifica di un procedente provvedimento assunto a tutela di minori con conseguente operatività del c.d. rito unico famiglia introdotto dalla riforma Cartabia che trova applicazione per tutti i procedimenti in materia di persone, minori e famiglie introdotti dopo il 28 febbraio 2023, come nel caso di specie.
Processo civile – Sequestro conservativo - Cancellazione del sequestro conservativo – Rif. Leg. artt. 156, comma 6, 2643, 2652 e 2653, 2668 cod. civ.; artt. 473-bis.51 e 669-novies cod. proc. civ.; D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
editor: Cianciolo Valeria
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