Successione, comunione legale e beni acquistati prima del 1975 - Tribunale Viterbo, sent. 25 settembre 2024 n. 912

Martedì, 25 Febbraio 2025
Giurisprudenza | Successioni | Comunione legale | Merito Tribunale di Viterbo
Tribunale Viterbo, sentenza 25 settembre 2024 n. 912 – Pres. Turco, Giud. Rel. Palmieri per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'art. 228 della L. 19 maggio 1975, n. 151, stabilisce che i beni acquistati dai coniugi dopo l'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia (20 settembre 1975) sono assoggettati al regime di comunione legale, salvo diversa manifestazione di dissenso. La comunione legale decorre dal 16 gennaio 1978 anche per i beni acquistati nel periodo intermedio, purché ancora esistenti nel patrimonio del coniuge acquirente alla data della riforma.
Valido il legato contenuto in un testamento, nella fattispecie pubblico, limitatamente alla quota di proprietà del 50 % spettante al de cuius e nullo per la restante parte, difettando una espressa dichiarazione scritta attestante la consapevolezza della parziale altruità.


Successione – Comunione legale dei beni – Validità del legato – Rif. Leg. artt. 485, 651 e 652 cod. civ.; art. 228 della L. 19 maggio 1975, n. 151.

editor: Cianciolo Valeria