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L'assegno per il nucleo familiare - Tribunale di Vallo della Lucania, sent. 5 dicembre 2024 n. 486

Martedì, 25 Febbraio 2025
Giurisprudenza | Aspetti fiscali e previdenziali | Merito Tribunale di Vallo della Lucania
Tribunale di Vallo della Lucania, sentenza 5 dicembre 2024 n. 486 – Giudice Miele per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2, D.L. n. 69 del 1988, convertito in L. n. 153 del 1988, è finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico, ed è attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Ne consegue che, ai sensi dei commi 2 e 6 dell'art. 2 del D.L. n. 69 del 1988 il reddito rilevante ai fini dell'ammontare dell'assegno è quello del nucleo familiare composto dal coniuge affidatario e dai figli, con esclusione del coniuge legalmente separato, anche se titolare del diritto alla corresponsione, rilevando il reddito di quest'ultimo solo ai fini del diritto all'erogazione della provvidenza.


Aspetti fiscali e previdenziali - Assegno per il nucleo familiare – Rif. Leg. Legge 13 maggio 1988 n. 153

editor: Cianciolo Valeria