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Casa coniugale. Esenzione dal pagamento dell'IMU possibile solo se la contribuente vi ha stabilito la residenza - Cass. Civ., Sez. V, ord. 19 febbraio 2025 n. 4303

Cass. Civ., Sez. V, ordinanza 19 febbraio 2025 n. 4303 – Pres. Paolitto, Cons. Rel. Candia per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Enunciato il seguente principio di diritto: "L'esenzione dal pagamento dell'IMU prevista dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147/2013 in relazione al possesso di casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, postula che in detta unità immobiliare la contribuente abbia stabilito la propria residenza anagrafica e la dimora abituale".

Nella fattispecie in esame, quindi, stante la pacifica residenza anagrafica della contribuente, nell'anno oggetto di imposta, in unità immobiliare diversa da quella oggetto di assegnazione e sita in altro comune, come dalla stessa riferita, l'esenzione dal pagamento dell'IMU non le è stata riconosciuta.
 
Aspetti fiscali - Diritto tributario - IMU – Esenzione – Casa coniugale – Dimora abituale e residenza anagrafica - Rif. Leg. artt. 143 e 144 cod. civ.; 12 delle preleggi; art. 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201

editor: Cianciolo Valeria