Le circostanze già dedotte in un precedente procedimento non costituiscono giustificati motivi per la revisione dell’assegno divorzile. Cass. Civ., Sez. I, Ord., 19 febbraio 2025, n. 4417

Cass. civ., Sez. I, Ord., 19.02.2025, n. 4417 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In materia di assegno divorzile, i "giustificati motivi", la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di divorzio, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati. Qualora le circostanze addotte siano già state esaminate nel precedente giudizio di revisione, non costituendo nuovi fatti sopravvenuti, non possono essere rivalutate né possono costituire il presupposto di una successiva revisione

Cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28436 del 28/11/2017

Rif. Leg. Artt. 5 L. n. 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii; Art. 473-bis.29 c.p.c.

Assegno divorzile – Revisione – Sopravvenienza fatti nuovi

 

Dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale poneva a carico del marito l’obbligo di versare un assegno divorzile in favore della moglie. Entrambe le parti impugnavano la pronuncia nanti la Corte d'Appello, la quale, con sentenza passata in giudicato, dichiarava la cessazione della materia del contendere per ciò che concerne la domanda di aumento dell'assegno proposta dalla moglie e rigettava la domanda di riduzione presentata dal marito.

Successivamente, quest’ultimo proponeva nuova domanda deducendo la diminuzione del proprio stipendio annuo nonché gli obblighi di mantenimento derivanti dalla nuova famiglia e dall'accensione di un mutuo per l'acquisto della nuova casa familiare.

Il Tribunale rigettava la domanda negando che tali circostanze sopravvenute avessero cagionato un reale peggioramento della situazione economica del ricorrente.

Con nuovo ricorso il marito chiedeva nuovamente la revisione dell'assegno divorzile deducendo che oltre agli obblighi di mantenimento della moglie e della figlia e di pagamento del mutuo ipotecario quindicennale per l'acquisto della nuova casa coniugale, aveva contratto altro prestito per la ristrutturazione della stessa e per giunta aveva subito una contrazione dei redditi che l’aveva costretto ad autoridurre l’assegno di mantenimento in favore della moglie.

La Corte di Cassazione si allinea alla posizione della Corte distrettuale la quale aveva valutato esclusivamente la riduzione di reddito ritenendo non esaminabili nuovamente le circostanze già dedotte nel precedente procedimento, ravvisando così la carenza del presupposto dei "giustificati motivi".

Quanto all’autoriduzione, si conferma l'orientamento consolidato in sede penale secondo cui in tema di reati contro la famiglia, il delitto previsto dall'art. 12 sexies  L. 1 dicembre 1970, n. 898  si configura anche in presenza di un inadempimento parziale dell'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile, non essendo riconosciuto all'obbligato un potere di adeguamento dell'assegno in revisione della determinazione fattane dal giudice.

La censura viene rigettata e l’impugnazione integralmente respinta.

editor: Fossati Cesare