Affidamento in prova: è competente il Tribunale per i Minorenni sulle istanze presentate prima del compimento del venticinquesimo anno di età del condannato. Cass. Sez. Pen., Sent. 10 febbraio 2025, n. 5172
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La competenza del Tribunale per i minorenni in materia di sorveglianza permane nei confronti del minore condannato a pena detentiva fino a quando lo stesso non abbia compiuto i venticinque anni, mentre tutti i provvedimenti successivi al compimento di tale età sono di competenza del Magistrato di sorveglianza e del Tribunale di sorveglianza ordinari, in quanto il legislatore ha voluto espressamente evitare la perpetuatio iurisdictionis del Tribunale per i minorenni. Tale forma di competenza è desumibile dal sistema, essendo connaturata alla costruzione normativa della ripartizione delle attribuzioni del giudice in relazione allo sviluppo del processo, e riflette i suoi effetti direttamente sulla idoneità specifica dell'organo all'adozione di un determinato provvedimento, di modo che la violazione delle regole relative a tale tipo di competenza configura una nullità assoluta ed insanabile rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, e, quindi, anche in sede di ricorso per cassazione, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. a), e 179, comma 1, c.p.c.
Rif. Leg. Art. 3, comma 2, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448; Artt. 178, 179 c.p.p.
Sorveglianza – Competenza – Tribunale per i Minorenni – Perpetuatio iurisdictionis – Maggiore età
Viene oggi impugnata l'Ordinanza con la quale il Tribunale di Sorveglianza ha dichiarato inammissibile l'istanza di applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova e, in via gradatamente subordinata, della detenzione domiciliare e della semilibertà, in ragione del rilievo che tutti i reati per i quali si procede sono "ostativi di prima fascia" e, quindi, non consentono la concessione dei benefici richiesti, essendo decisivo accertare se al momento della presentazione dell'istanza il condannato abbia o non abbia ancora compiuto il venticinquesimo anno di età.
La decisione impugnata viene annullata ex officio, su un profilo non dedotto dalla parte ricorrente ovvero l'incompetenza funzionale del Tribunale di Sorveglianza a scrutinare la domanda di applicazione delle misure alternative avanzata dal condannato.
Statuisce la Suprema Corte che la competenza deve essere determinata, a mente dell’art. 3 del D.P.R. n. 448 del 1988, con riguardo all'età del condannato "alla data in cui si attiva la procedura di emissione del provvedimento da adottare" ossia al momento di presentazione della domanda, unico criterio fondato su un dato certo e obiettivo.
Nella fattispecie, il condannato al momento della presentazione dell'istanza di concessione delle misure alternative alla detenzione non aveva compiuto venticinque anni di età; la sua domanda, pertanto, avrebbe dovuto essere scrutinata dal Tribunale per i minorenni e non dal Tribunale di sorveglianza sicché il provvedimento impugnato è stato emesso da organo funzionalmente incompetente.
L'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale per i Minorenni, in funzione di Tribunale di Sorveglianza.
editor: Fossati Cesare
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