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Sulla natura del danno parentale - Cass. Civ., Sez. III, Ord., 21 gennaio 2025, n. 1473

Cass. Civ., Sez. III, Ord., 21 gennaio 2025, n. 1473; Pres. De Stefano, Rel. Cons. Condello per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Le voci di danno non patrimoniale non rientranti nell'ambito del danno biologico, in quanto non conseguenti a lesione psico-fisica, ben possono essere definiti come danno parentale, attenendo alla sfera relazionale della persona, autonomamente e specificamente configurabile allorquando la sofferenza e il dolore non rimangano più allo stato intimo ma evolvano, seppure non in degenerazioni patologiche integranti il danno biologico, in pregiudizi concernenti aspetti relazionali della vita, ovvero lo sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di un congiunto, poiché il pregiudizio di tipo esistenziale consegue alla lesione dei diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.). Il danno da perdita del rapporto parentale, infatti, viene definito come quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti.


Diritti della persona – Danno parentale – Danni da morte o lesione del congiunto - Contratto di Assicurazione della responsabilità civile - Interpretazione del contratto; Rif. Leg. Artt. 1175, 1176, 1218, 1224, 1375

editor: Ferrandi Francesca