L'appropriazione di somme rilevanti e comportamenti aggressivi verso il donante possono configurarsi come ingiuria grave - Cass. Civ., Sez. II, ord. 3 dicembre 2024 n. 30966
Venerdì, 21 Febbraio 2025
Giurisprudenza
| Legittimità
| Comunione legale
| Diritto di Famiglia
| Donazione
Ai sensi dell'art. 179 lettera b), c.c. sono esclusi dalla comunione i beni pervenuti per successione salvo che nel titolo non sia disposto il contrario.
L'accertata provenienza delle somme depositate dall'eredità paterna della ricorrente era sufficiente ad escludere che fossero cadute in comunione legale
L'accredito di somme su conto cointestato non prova di per sé l'intento donativo, che deve emergere non già, in via diretta, dall'atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall'esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso
Il presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando il suo significato intrinseco dal diritto penale è, purtuttavia, da questo autonomo sotto il profilo della concreta rilevabilità, risultando, piuttosto, connesso ad una valutazione sociale ed etica del comportamento, che deve essere rivolto, per l'effetto, contro la sfera morale e spirituale del donante in modo diretto ed esplicito, secondo manifestazioni e connotazioni di gravità e di potenzialità offensiva non soltanto oggettive, ma anche (e soprattutto) disvelanti un reale e perdurante sentimento di ingratitudine verso il beneficiario.
L'appropriazione di somme rilevanti e comportamenti aggressivi verso il donante possono configurarsi come ingiuria grave e giustificare la revoca della donazione, indipendentemente dalla rilevanza penale degli atti.
Acquisti in comunione legale – Beni personali – Conto cointestato – Provenienza ereditaria delle somme - Donazione indiretta – Revoca della donazione per ingratitudine – Rif. Leg. artt. 179, comma primo, lettera b), 809. 1362, 1854, 2697, 2727, 2729 cod. civ., artt. 115 e 116 c.p.c.
editor: Cianciolo Valeria
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