Revoca della sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale per il padre maltrattante che si adopera concretamente per il recupero. Tribunale per i Minorenni di Genova, Decreto 14 febbraio 2025
Qualora, dall’istruttoria svolta nel corso del procedimento, possa coltivarsi l’aspettativa che il padre, già sospeso dall’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore, rispetti anche per il prossimo futuro le prescrizioni e i limiti disposti a tutela dei minori, va confermato l’affidamento al Servizio, da estendersi ad entrambi i figli, quale misura necessaria per assicurare una guida autorevole e stabile al progetto di tutela e sostegno degli stessi, tanto più che la madre, pur consapevole degli agiti paterni, non ha saputo promuovere tempestivamente e autonomamente alcuna forma di protezione. In ragione di ciò, si può non confermare la sospensione del padre dall’esercizio della responsabilità genitoriale, confidando che dall’interesse da costui manifestato per la prole, possa germogliare la ricostruzione della relazione padre-figli, nonostante i tempi siano ancora prematuri per una ripresa dei contatti.
Rif. Leg. Artt. 333, 336 c.c.; Artt. 473-bis.15; Art. 5-bis Legge 4 maggio 1983 n. 184 e ss.mm.ii.
Pregiudizio per il minore – Affidamento ai Servizi Sociali – Sospensione della responsabilità genitoriale - Provvedimenti a tutela del minore
Nel contesto di una complessa vicenda familiare, nel corso della quale è stato disposto, con provvedimento indifferibile e urgente, l’affido della minore al Servizio Sociale al fine della sua temporanea collocazione in protezione in struttura riservata, unitamente alla madre e al fratello, e la sospensione del padre dall’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia, ascoltati i minori e sentiti i genitori, in considerazione dei buoni propositi del padre che si è spontaneamente avviato un percorso presso un centro specializzato e ha dimostrato di essere consapevole delle proprie fragilità, il Tribunale dispone l’affido dei minori all’Ente, con limitazione della responsabilità genitoriale relativamente agli incarichi conferiti al Servizio, confermando l’allontanamento del padre dall’abitazione familiare e disponendo il divieto di avvicinamento e di contatti non preventivamente autorizzati. Il Servizio Sociale affidatario viene incaricato di avviare il padre ad un controllo presso il SERD, garantendo la prosecuzione, da parte del genitore, di un percorso psicologico per il superamento delle dinamiche personologiche poste all’origine della condotta maltrattante e l’avvio di un percorso di sostegno alle capacità genitoriali da offrirsi anche alla madre e ai minori, ai fini di una graduale ripresa dei contatti con il padre.



