Assegno alimentare e assegno divorzile con funzione assistenziale. Differenti nel quantum se i patrimoni sono ingenti - Cass. Civ., Sez. I, ord. 16 febbraio 2025 n. 3952

Lunedì, 17 Febbraio 2025
Giurisprudenza | Divorzio | Legittimità
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 16 febbraio 2025 n. 3952 - Pres. Acierno, Cons. Rel. Russo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nella maggior parte dei casi la differenza concreta tra un assegno di divorzio privato della sua componente compensativa -perequativa e un assegno alimentare potrebbe essere di scarso rilievo: se la finalità assistenziale assume rilievo preponderante rispetto a quella perequativo-compensativa, la quantificazione dell'assegno divorzile deve tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti.
Si tratta però di un tendenziale avvicinamento dei calcoli nel procedimento di concreta quantificazione, da farsi tenendo presente la differenza concettuale e normativa tra i due istituti.
Di conseguenza, assegno alimentare e assegno divorzile con funzione assistenziale possono essere anche sensibilmente differenti nel quantum qualora si tratti di patrimoni ingenti.


Assegno di divorzio - Componente compensativa -perequativa - Assegno alimentare - Condizioni economiche del soggetto obbligato – Patrimoni ingenti - Rif. Leg. art. 438 cod. civ.; art. 5 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898

editor: Cianciolo Valeria