La sopravvenienza di fatti nuovi va dedotta in sede di modifica, non di opposizione al precetto. Tribunale di Genova, Sentenza del 20 gennaio 2025
L'ex coniuge, tenuto alla somministrazione periodica dell'assegno divorzile, il quale abbia ricevuto la notifica di atto di precetto con l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dalla sentenza di divorzio, non può - in assenza di revisione delle disposizioni concernenti la misura dell'assegno da corrispondere all'ex coniuge - dedurre la sopravvenienza di un fatto nuovo, in ipotesi suscettibile di determinare la modifica dell'originaria statuizione contenuta nella sentenza di divorzio, nel giudizio di opposizione a precetto, essendo egualmente da escludere che il giudice di questa opposizione debba rimettere la causa al giudice competente per la modifica.
Conf. Corte di Cassazione n. 4170/2024,
Rif. Leg. Art. 9 Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii; Artt. 473-bis.29, 615 c.p.c.
Opposizione a precetto – Sopravvenienza di fatti nuovi – Modifica delle condizioni di divorzio – Statuizioni di carattere economico
Il Tribunale di Genova rigetta l’opposizione all’atto di precetto con il quale l'ex moglie aveva intimato all’opponente il pagamento degli assegni di mantenimento non corrisposti per sé e per il figlio convivente e per mancato adeguamento agli indici ISTAT come disposti dalla sentenza di divorzio del Tribunale di Milano.
Parte opponente ha eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria dell'ex moglie, deducendo diversi accordi tra le parti e proponendo istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo formulata, poi rigettata.
La convenuta rileva in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione, stante l'impossibilità di dedurre in tale sede la sopravvenienza di fatti e insiste per il rigetto della domanda di controparte in quanto infondata in fatto e in diritto. In occasione delle memorie ex art. 171-ter c.p.c., l'opponente produce il ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio depositato dinnanzi al Tribunale di Roma.
Il Tribunale di Genova ritiene non dirimenti i motivi di opposizione: la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi alla sentenza di divorzio, non può determinare di per sé la modifica delle statuizioni di ordine economico contenute nella stessa, essendo piuttosto necessario che il giudice della famiglia, esaminati i giustificati motivi sopravvenuti, rimodelli le precedenti disposizioni.
In ogni caso anche a voler ritenere possibile l'accertamento richiesto dall'opponente, quanto dedotto non appare sufficiente a fondare nel merito l'accoglimento dell'opposizione.
editor: Fossati Cesare
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