Divorzio congiunto di cittadini italiani residenti in Cina. Competente il giudice italiano - Tribunale di Gorizia, Sez. Civ., sent. 31 gennaio 2025 n. 22

Si ringrazia l’Avvocata Lucia Galletta, Presidente del Consiglio dell’ordine di Gorizia e Rappresentante Regionale ONDIF del FVG, per la segnalazione dell’interessante provvedimento.

Venerdì, 14 Febbraio 2025
Giurisprudenza | Merito | Circolazione e residenza | Divorzio Sezione Ondif di Gorizia
Tribunale di Gorizia, Sez. Civ., sentenza 31 gennaio 2025 n. 22 - Pres. Merluzzi, Giud. Rel. Ponzin per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In caso di divorzio congiunto presentato da coniugi, entrambi cittadini italiani, ma residenti in Cina, non potendosi applicare direttamente l’art. 3 del Reg. CE 25 giugno 2019 n. 1111 che, pur fissando i criteri per stabilire quale sia il giudice competente in materia, non prevede il criterio per stabilire la competenza territoriale, trovandosi davanti ad un vuoto normativo, si deve dare una lettura rispettosa dei principi costituzionali e comunitari, applicandosi così l’art. 473-bis.47, 1 comma, ultima parte del cod. proc. civ. che stabilisce che in caso di irreperibilità o residenza all'estero del convenuto, è competente il tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'attore o, nel caso in cui questo sia residente all'estero, qualunque tribunale della Repubblica.


Divorzio congiunto – Coniugi italiani residenti all’estero – Matrimonio contratto in Cina - Giudice competente – Competenza territoriale – Competenza del giudice italiano - Riforma Cartabia – Rif. Leg. art. 3 co.1, n. 2) della Legge 1° dicembre 1970 n. 898; artt. 70, 71, 473-bis. 47, 473-bis.51 cod. proc. civ.; art. 3 del Reg. CE 25 giugno 2019 n. 1111 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori; art. 24 Cost.

editor: Cianciolo Valeria