Non è estorsione ma violenza privata minacciare la moglie di esibire fotografie compromettenti ai fini dell’affidamento dei figli - Cass. Pen., Sez. II, sent. 12 febbraio 2025 n. 5716

Cass. Pen., Sez. II, sentenza 12 febbraio 2025 n. 5716 - Pres. Pellegrino, Cons. Rel. Imperiali per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Quando con la minaccia di esibire e diffondere fotografie compromettenti, la moglie è indotta dal marito ad accettare una modifica delle condizioni di separazione per lei peggiorativa ed invece vantaggiosa per il coniuge, così subendo una compressione della propria libertà di scelta ed una compromissione dei rapporti con le figlie, esposte a prevedibili condizionamenti nell'esprimere la propria volontà di frequentare o meno la madre, non si configura il reato di estorsione poiché la coartazione della volontà della persona offesa risulta rivolta al fine di ottenere da questa non già una modifica delle condizioni economiche della separazione già precedentemente concordate, bensì una modifica delle condizioni di frequentazione con le figlie, con la quale si subordina la possibilità per la madre di vedere le figlie al consenso di queste ultime.
La condotta deve ritenersi rientrare nell'alveo dell'art. 610 cod. pen., in quanto, nel difetto di prospettazione di danno di natura economica patito dalla persona offesa, deve comunque riconoscersi l'esercizio di una minaccia con l'effetto di costringere la persona offesa a fare, tollerare od omettere una condotta determinata: nella specie, a modificare gli accordi tra coniugi accettando la subordinazione dei rapporti con le giovanissime figlie al loro consenso.


Separazione - Modifica delle condizioni di frequentazione con le figlie - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni – Estorsione - Minaccia alla moglie in sede di separazione – Danno di rilevante entità - Nozione di profitto – Violenza privata - Rif. Leg. artt. 393, 610 e 629 cod. pen.

editor: Cianciolo Valeria