Conviventi more uxorio: la somma mutuata da una parte in favore dell’altra per l’acquisto dell’auto va restituita. Corte d’Appello di Milano, sent. 12 febbraio 2025

C.d.A. Milano, Est. Arceri, sentenza 12.02.25 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di convivenza more uxorio è configurabile un indebito arricchimento ed è pertanto possibile proporre la relativa azione giudiziale, nel caso in cui le prestazioni rese da un convivente e convertite a vantaggio dell’altro esorbitino dai limiti di proporzionalità e adeguatezza, ossia esulino dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza e riconducibili alle obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c., il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto

Conf. Cass. 3 febbraio 2020 n. 2392;

Rif. Leg. Artt. 1298, 2034, 2041, 2697 c.c.

Restituzioni – Donazioni indirette – Liberalità  – Prova - Obbligazioni naturali – Obbligazioni indirette – Arricchimento senza causa

La Corte d’Appello di Milano respinge l’impugnazione promossa avverso la sentenza del Tribunale che, rigettata l’opposizione, ha confermato il decreto ingiuntivo relativo alla restituzione in favore del ricorrente della somma mutuata alla convivente more uxorio per l’acquisto di un veicolo alla stessa intestato.

Respinte le eccezioni preliminari di inammissibilità dell’appello ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c., la Corte esamina nel merito le domande della appellante che ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto la  domanda di restituzione avanzata dal convenuto, prescindendo dalla sussistenza di prove a conforto dell’assunto, da costui sostenuto, che le somme fossero state oggetto di un mutuo a favore dell’opponente, escludendo che l’elargizione di somme in oggetto fosse da qualificarsi come accordo di contribuzione nell’ambito di un rapporto di convivenza more uxorio o fosse connotata da animus donandi

Con riferimento alla prima ragione giustificatrice addotta da parte appellante, ovvero che si trattasse di ordinaria contribuzione nell’ambito della convivenza allora in essere tra le parti, alla stregua della giurisprudenza di legittimità che riconosce la meritevolezza della causa attributiva in tale ambito purchè rispettosa dei principi di proporzionalità ed adeguatezza (Cfr. Cass. Civ. ord. n. 16864/2023), in difetto di prova sull’elevato tenore di vita goduto dalle parti in costanza di convivenza, viene confermato l’assunto della decisione impugnata secondo la quale la spesa per l’acquisto del veicolo deve qualificarsi come straordinaria, in quanto di ingente valore e non occasionale, non rientrante nell’ordinario ménage familiare.

Né parte appellante ha fornito la prova dell’animus donandi al momento della dazione, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, non potendosi dire assolto l’onere probatorio con la mera rappresentazione dell’esistenza tra le parti di una  convivenza more uxorio, peraltro  protrattasi  per soli  due anni.

Quanto alla domanda riconvenzionale avanzata dall’attrice in opposizione, avente ad oggetto la restituzione di alcuni beni mobili di sua proprietà, essa viene rigettata per difetto di prova, essendo la produzione offerta in giudizio inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c., in quanto “nuova”, e in ogni caso irrilevante.

Respinto anche il motivo relativo al rigetto dell’istanza di integrazione probatoria, giacché tardiva, l’appello viene rigettato con conferma della sentenza impugnata.

editor: Fossati Cesare