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L’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente indipendente non ha natura alimentare. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 10 febbraio 2025, n. 3329

Cassazione, sez. I Civ. ordinanza 10.02.25, n. 3329 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, l’adempimento del relativo obbligo è disciplinato dal combinato disposto degli artt. 337-ter e 337-septies c.c., non potendo applicarsi la disciplina prevista dall’art. 443 c.c. per l’adempimento delle obbligazioni alimentari, diverse per finalità e contenuto, con la conseguenza che la decisione di accogliere e mantenere il figlio in casa non può integrare una modalità alternativa di adempimento dell’obbligazione che può scegliere unilateralmente il genitore obbligato, costituendo, semmai, un elemento da valutare, ove esistente, ai fini della quantificazione dell’assegno ai sensi dell’art. 337-ter, comma 4, c.c. Ai fini della determinazione del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, deve tenersi conto delle condizioni di vita del figlio durante la convivenza dei genitori e deve osservarsi il principio di proporzionalità, che, nei rapporti interni tra i genitori, richiede una valutazione comparata delle consistenze di entrambi.

 

Rif. Leg. Artt. 147, 148, 316-bis; 337-ter; 337-septies; 433, 443 c.c.

 

Mantenimento figlio maggiorenne non economicamente indipendente –  Alimenti - Proporzionalità

 

La Corte di Cassazione viene oggi investita della impugnazione promossa  da un giovane studente universitario avverso la pronuncia della Corte d’Appello la quale dopo aver ricondotto l'obbligo di mantenimento del figlio alle obbligazioni “sostanzialmente alimentari”, escludeva che questi potesse chiedere alla madre il contributo al proprio mantenimento perché, nel caso di specie, la donna non aveva mai avallato la scelta del figlio di abbandonare la casa familiare materna, per andare a vivere da solo e perchè in ogni caso il figlio già godeva di un assegno mensile corrispostogli dal padre, oltre all'integrale pagamento delle spese straordinarie da parte di entrambi i genitori pro quota.

La Corte, dato atto della sostanziale mancanza di una orientamento univoco in tema di mantenimento del figlio, richiama i propri precedenti che hanno attribuito natura “sostanzialmente alimentare” all'assegno di mantenimento del figli ai soli fini della compensazione e della ripetizione degli importi già corrisposti.

Quanto all'adempimento dell'obbligo di mantenimento del figlio, il Collegio si riporta alla propria giurisprudenza sul punto la quale ha più volte evidenziato che, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non convivente per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che, nei rapporti interni tra i genitori, richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4145 del 10/02/2023; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 19299 del 16/09/2020).

Nella sentenza impugnata non risulta essere stata effettuata nessuna valutazione in ordine al rapporto tra le consistenze dei genitori nè al tenore di vita familiare, essendosi la Corte limitata a dare rilievo al fatto che il padre già corrispondeva un assegno di mantenimento e che entrambi i genitori provvedevano al pagamento delle spese straordinarie.

La sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla Corte d’Appello, in diversa composizione, anche per la liquidazione spese del giudizio di legittimità.

editor: Fossati Cesare