Possibile introdurre nel medesimo giudizio l'azione di divisione ereditaria e di riduzione - Corte d'Appello L'Aquila, sent. 5 agosto 2024 n. 1045
L'azione di riduzione e quella di divisione, pur presentando una netta differenza sostanziale, possono essere fatte valere nel medesimo processo, in quanto - per evidenti ragioni di economia processuale - è consentito al legittimario di chiedere, anzitutto, la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che assume lesive della legittima e, successivamente, nell'eventualità che la domanda di riduzione sia accolta, l'azione di divisione, estesa anche a quei beni che, a seguito dell'accoglimento dell'azione di riduzione, rientrano a far parte del patrimonio ereditario divisibile con la conseguenza che solo all'esito della verifica della lesione della legittima si può procedere alla divisione.
La domanda di riduzione non può considerarsi una domanda condizionata rispetto alla lesione della legittima essendo, al contrario, proprio la verifica del rispetto della quota di legittima riconosciuta dalla legge l'oggetto dell'azione.
Successione - Azione di riduzione e di divisione – Natura – Economia processuale - Rif. Leg. artt. 553, 554, 555, 720, 737 cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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