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I depositi documentali eseguiti dopo la chiusura dell’istruttoria nei procedimenti riguardanti la responsabilità genitoriale - Tribunale di Frosinone, 22 novembre 2024, n. 1109


Si ringrazia l’Avv. Simonetta Ferrante per la segnalazione del provvedimento

Martedì, 11 Febbraio 2025
Giurisprudenza | Merito | Affidamento dei figli | Responsabilità genitoriale Sezione Ondif di Frosinone
Tribunale di Frosinone, 22 novembre 2024, n. 1109; Pres. Rel. P. Sordi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il nuovo rito introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 prevede un articolato regime in ordine alle preclusioni gravanti sulle parti, graduato secondo la rilevanza pubblicistica dell’interesse che volta in volta viene in considerazione. In particolare, secondo tale regime, per le domande e i relativi mezzi di prova riguardanti l’affidamento e il mantenimento dei figli minorenni, per le quali il secondo comma dell’art. 473.bis 19 c.p.c. non prevede un momento ultimo antecedente alla chiusura del procedimento, il limite non può essere costituito che dall’ultima occasione di contatto tra le parti e il giudice, vale a dire l’udienza di rimessione della causa in decisione.


Affidamento dei figli – Figli minorenni – Responsabilità genitoriale – Depositi documentali e rispetto dei termini processuali - Riforma Cartabia; Rif. Leg. Artt. 473-bis.19, 473-bis.28 e 473-bis.39 c.p.c.

editor: Ferrandi Francesca