Non risponde all’interesse del minore l’imposizione di un limite temporale fisso al divieto di espatrio. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 6 febbraio 2025, n. 2945
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Non è funzionale all’interesse del minore il passaggio diretto dal divieto assoluto al potere assoluto di espatrio, rimesso alla decisione del solo genitore non collocatario che risiede all’estero, essendo necessaria una modulazione concordata tra i genitori o disposta dal giudice. Non si può, infatti individuare uno spartiacque fisso temporalmente, occorrendo piuttosto vagliare quale sia l’interesse del figlio e se l’allontanamento dal Paese di residenza abituale non risulti traumatico per il minore e per la sua crescita sana ed equilibrata.
Rif. Leg. Artt. 337-bis, 337-ter; 337-sexies c.c.
Affidamento e collocazione minore – Divieto di espatrio – Interesse del minore - Mantenimento
Viene oggi impugnato nanti la Corte di Cassazione il Decreto della Corte d’appello di Venezia, il quale, in un procedimento promosso da un cittadino statunitense e militare in servizio presso l’aviazione statunitense di stanza in Gran Bretagna per l’affido esclusivo della figlia minore nata dalla relazione con una cittadina brasiliana residente in Italia, ha confermato la decisione di primo grado che aveva disposto l’affido condiviso della bambina ai genitori, con collocamento prevalente della stessa presso la madre nella casa familiare in Italia e facoltà per il padre di frequentare la figlia solamente in Italia sino al terzo anno di età, per poi poterla, a partire da quel momento, condurre all’estero.
Sul primo rilievo la Suprema Corte precisa che il giudice ha il potere-dovere di adottare d’ufficio i provvedimenti necessari alla tutela degli interessi morali e materiali dei figli, essendo la materia sottratta alla disponibilità delle parti
Quanto al limite temporale (tre anni d’età della minore) al divieto di espatrio, si rileva che tale imposizione, non espressamente condizionata al consenso dell’altro genitore affidatario e collocatario, non risulta rispondente all’interesse della minore. Seppure vada eliminato l’iniziale divieto di espatrio senza deroghe (correlato alla prima fascia d’età), per il successivo espatrio della bambina, comunque ancora in tenera età, deve essere prevista la necessità dell’accordo tra i genitori, in relazione ai tempi e alle modalità, con possibilità, in difetto, di ricorso al giudice.
In punto contributo al mantenimento della minore, la Corte richiama i propri precedenti sul tema, nei quali ha ripetutamente affermato che, al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli, minori o maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto, valutati altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (Cfr. CassCass. 32446/2023: Cass. 2536/2024:
Conclusivamente la Corte, accolti il primo e secondo motivo, respinto il terzo, assorbito il quarto, cassa il decreto impugnato, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, anche ai fini della liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
editor: Fossati Cesare
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