Il rapporto di filiazione non fonda un rapporto familiare ai fini dell'art. 572 c.p. - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 7 febbraio 2025 n. 5026

Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 7 febbraio 2025 n. 5026 - Pres. Ricciarelli, Cons. Rel. Di Geronimo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L’art. 337-ter cod. civ. si limita a riconoscere al figlio minore "il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale", il che non implica in alcun modo un perdurante rapporto di natura familiare tra i genitori.
Quanto detto consente di affermare che il rapporto di filiazione, pur implicando una più o meno stretta forma di collaborazione tra i genitori, non può ritenersi ex se idoneo a fondare l'esistenza di un rapporto familiare significativo tra i due, rilevante al fine di integrare il presupposto applicativo richiesto dall'art. 572 cod. pen., consistente nell'attualità di un rapporto di natura familiare.


Diritto penale della famiglia - Maltrattamenti - Convivenza more uxorio - cessazione della convivenza more uxorio – Rif. Leg. art. 337-ter cod. civ.; artt. 572, 576, 612 - bis cod. pen.

editor: Cianciolo Valeria